Sposarsi all’estero non richiede una procedura di riconoscimento in Italia: il matrimonio straniero produce effetti diretti nel nostro ordinamento e può essere trascritto nei registri dello stato civile. Esiste però un limite importante: il matrimonio non può essere trascritto se contrario all’ordine pubblico italiano.
Matrimonio all’estero: validità in Italia e ordine pubblico
L'effetto diretto del matrimonio straniero in Italia
Ai sensi dell’art. 65 della legge n. 218/1995, i provvedimenti stranieri riguardanti l’esistenza di rapporti di famiglia hanno effetto diretto in Italia, senza procedura di riconoscimento. Il matrimonio contratto all’estero può essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile italiano.
Come avviene la trascrizione
La trascrizione è effettuata dall’ufficiale di stato civile del comune di residenza degli sposi. L’ufficiale — il Sindaco o un suo delegato — ha l’obbligo di procedere alla trascrizione, salvo il ricorrere del limite dell’ordine pubblico.
Il limite dell'ordine pubblico
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 396/2000, gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se contrari all’ordine pubblico. Esempio classico: il matrimonio poligamico contratto da un cittadino straniero di religione islamica non può essere trascritto in Italia.
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