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L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico pensato per proteggere le persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, non riescono a gestire autonomamente i propri interessi. È una misura flessibile, che tutela senza privare la persona della propria capacità di agire più del necessario.

Cos'è l'amministrazione di sostegno

Introdotta dalla L. n. 6/2004, l’amministrazione di sostegno offre supporto a persone che, per ragioni fisiche o psichiche, permanenti o anche temporanee e parziali, non possono provvedere autonomamente ai propri interessi. Si distingue dall’interdizione per la sua flessibilità: l’intervento del giudice è calibrato sulle reali esigenze del beneficiario.

Chi ne ha bisogno: i casi più comuni

Può essere nominato in presenza di problemi psichici (Alzheimer, demenza, sindrome di Down, autismo, dipendenza da alcol o droghe, ludopatia) o problemi fisici (malattie degenerative, patologie tumorali, stato vegetativo, coma, handicap motori gravi).

Chi può fare richiesta

Possono presentare ricorso: lo stesso beneficiario, il coniuge o il convivente stabile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero e i responsabili dei servizi socio-sanitari.

Come si ottiene: il ricorso al giudice tutelare

La domanda va presentata al Tribunale civile — ufficio del Giudice Tutelare — del luogo di residenza o domicilio del beneficiario. Il giudice valuta il caso, sente il beneficiario e nomina l’amministratore di sostegno, definendo i poteri specifici conferiti.

I compiti dell'amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informarlo sugli atti da compiere e riferire al Giudice Tutelare in caso di disaccordo. Il suo mandato è limitato agli atti indicati nel decreto di nomina: al di fuori di essi, il beneficiario rimane pienamente capace.

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