Riprendere la propria professione dopo il divorzio e non fornire documentazione fiscale sui redditi percepiti sono elementi sufficienti per negare l’assegno divorzile. Lo ha confermato la Cassazione con l’ordinanza n. 6529/2022.
No assegno divorzile: ex moglie con attività e senza prove reddituali
Il caso: nessun documento reddituale, nessun assegno
I giudici di appello avevano negato l’assegno divorzile all’ex moglie medico dentista, rilevando che a fronte dei documenti prodotti dall’ex marito, la donna non solo non aveva prodotto nulla, ma aveva anche omesso di spiegare la presenza di un certificato medico intestato a strutture sanitarie.
L'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno
Chi richiede l’assegno divorzile ha l’onere di fornire documentazione idonea a dimostrare la propria situazione economica e il divario patrimoniale con l’ex coniuge. Non è sufficiente affermare di essere in difficoltà: occorre provarla con documenti fiscali.
Attività professionale ripresa e autosufficienza economica
La ripresa di un’attività professionale qualificata — come quella di medico dentista — è un elemento forte a favore della capacità di autosufficienza economica. Se a questo si aggiunge l’assenza di prova contraria, il giudice è legittimato a rigettare la domanda di assegno divorzile.
Correlati