Mobbing e maternità: diritti e tutele penali per le lavoratrici

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Il rientro dalla maternità può trasformarsi in un incubo lavorativo: demansionamenti, umiliazioni, pressioni per le dimissioni. Questi comportamenti — il cosiddetto mobbing per maternità — non sono solo illeciti civili: in certi casi integrano reati penali.

Cos'è il mobbing per maternità

Il mobbing consiste in condotte reiterate nel tempo, tese a escludere e isolare un lavoratore fino a spingerlo alle dimissioni. Quando colpisce una neo mamma al rientro dal congedo — attraverso demansionamenti, isolamento, compiti umilianti — assume la forma specifica del mobbing per maternità.

Quando il mobbing integra il reato di maltrattamenti

Le pratiche persecutorie ai danni del lavoratore possono integrare il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) quando il rapporto tra datore e dipendente assume natura para-familiare: caratterizzato da relazioni intense e abituali, soggezione e fiducia.

I requisiti del rapporto para-familiare

Affinché scatti la tutela penale ex art. 572 c.p., il rapporto di lavoro deve presentare tratti di “familiarità”: ampia discrezionalità del superiore, consuetudini di vita comuni, fiducia del soggetto subordinato. Non tutti i rapporti di lavoro soddisfano questi requisiti.

Come tutelarsi: la denuncia-querela

La lavoratrice vittima di mobbing per maternità può presentare denuncia-querela per il reato di maltrattamenti, chiedendo anche il risarcimento del danno subito — danno biologico (ansia, depressione, burnout) e danno morale. È fondamentale documentare ogni episodio.

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