L’infedeltà coniugale è una violazione grave degli obblighi matrimoniali, ma non determina automaticamente l’addebito della separazione. Se la crisi era già irrimediabilmente in atto prima dell’infedeltà, questa può configurarsi come epilogo — e non come causa — della fine del matrimonio.
Infedeltà coniugale: quando non causa l’addebito della separazione
La regola generale: l'infedeltà giustifica l'addebito
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. Questo perché l’infedeltà determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L'eccezione: crisi coniugale già in atto
La Cassazione (ord. n. 30497/2021) ha confermato che l’addebito può essere escluso quando si dimostri in concreto la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Se la crisi era già irrimediabilmente in atto in un contesto di convivenza meramente formale, l’infedeltà può essere considerata un annunciato epilogo e non la causa della separazione.
Onere della prova
Chi vuole escludere l’addebito nonostante l’infedeltà deve dimostrare concretamente la preesistenza di una crisi coniugale grave e irrimediabile. La valutazione deve essere complessiva e riguardare il comportamento di entrambi i coniugi nel tempo.
Correlati