Prima di procedere all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante alcoltest, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La violazione di questo obbligo produce conseguenze processuali importanti.
Guida in stato di ebbrezza: diritto al difensore prima dell’alcoltest
L'obbligo di avviso del diritto alla difesa
Ai sensi degli artt. 354 e 356 c.p.p. e dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria è obbligata ad avvertire la persona sottoposta alle indagini — se presente — della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia. Questo avviso è inderogabile e si applica anche all’alcoltest.
Conseguenze della mancanza dell'avviso: nullità e inutilizzabilità
La Cassazione (n. 13493/2020) ha stabilito che l’inosservanza del dovere di avvertimento genera una nullità di ordine generale che determina l’inutilizzabilità dell’alcoltest se effettuato in assenza del previo avviso.
Il reato di rifiuto agli accertamenti
Se la polizia non ha correttamente avvisato il conducente del diritto alla difesa, il successivo rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non può integrare il reato previsto dall’art. 186, comma 7 del Codice della Strada, poiché la procedura è viziata ab origine.
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