Non ogni coabitazione tra l’ex moglie e un nuovo partner integra una famiglia di fatto che giustifichi la revoca dell’assegno divorzile. Quando l’ospitalità è temporanea e motivata da ragioni contingenti, non è sufficiente.
Ex moglie ospita il compagno: quando non è famiglia di fatto
Il caso: ospitalità temporanea nell'attesa della nuova casa
La Cassazione (ord. n. 2139/2022) ha censurato la decisione di appello che aveva revocato l’assegno divorzile per il solo fatto che la donna aveva ospitato il nuovo compagno per quasi un anno, mentre lui attendeva che si rendesse disponibile il suo appartamento.
I requisiti della famiglia di fatto
Per revocare l’assegno divorzile è necessario dimostrare un rapporto affettivo caratterizzato da alto grado di stabilità, effettiva comunione di vita e reciproco esercizio di diritti e doveri. Un’ospitalità temporanea non soddisfa questi requisiti.
La differenza con la vera convivenza stabile
La vera convivenza presuppone scelte condivise — contratto di affitto cointestato, convivenza registrata, gestione comune delle spese — che dimostrino l’integrazione nella vita dell’altro. La semplice ospitalità contingente non basta.
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