Il fatto che la moglie abbia lavorato durante il matrimonio — e che la coppia si sia avvalsa di una collaboratrice domestica — non annulla il suo diritto all’assegno divorzile. La Cassazione ha confermato che il contributo al successo professionale del coniuge e alla gestione familiare rimane un elemento centrale nella valutazione dell’assegno.
Assegno di divorzio: lavorare non esclude il diritto all’assegno
Il caso: insegnante con colf e diritto all'assegno
Con ordinanza n. 29195/2021, la Cassazione ha respinto le obiezioni dell’ex marito che sosteneva l’autosufficienza economica della moglie — insegnante di ruolo — e l’assenza di sacrifici professionali da parte sua, anche in virtù della presenza di una colf durante il matrimonio.
Il contributo indiretto al patrimonio familiare
La Cassazione ha chiarito che ciò che rileva è il contributo fondamentale del coniuge economicamente più debole, non solo nella gestione della vita familiare e nella cura della famiglia, ma anche al successo professionale ed economico dell’altro coniuge.
La componente riequilibrativa dell'assegno
Il fatto che la donna non abbia sacrificato le proprie aspettative professionali può incidere riducendo la componente riequilibrativa dell’assegno di divorzio, ma non può azzerarlo del tutto. L’assegno svolge anche una funzione compensativa, a prescindere dall’indipendenza economica del beneficiario.
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