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L’affidamento condiviso è la regola. Ma quando uno dei genitori si rivela inidoneo, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo, o addirittura il più rigido affidamento super esclusivo. Ecco le differenze e come ottenerli.

L'affidamento condiviso come regola generale

Il principio di bigenitorialità e l’art. 337-ter c.c. impongono l’affidamento condiviso come regola generale: entrambi i genitori continuano ad esercitare la responsabilità genitoriale. L’affidamento esclusivo è un’eccezione, ammessa solo quando il condiviso sia contrario agli interessi del minore.

L'affidamento esclusivo: caratteristiche

Nell’affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.), il figlio è affidato a un solo genitore. Tuttavia, il genitore non affidatario conserva diritti sulle decisioni più importanti e il dovere di occuparsi dell’educazione e dell’istruzione del figlio.

Quando si chiede l’affidamento esclusivo

Si chiede quando uno dei genitori è inidoneo: genitore violento, con gravi dipendenze da alcol o droghe, totalmente disinteressato al figlio. La valutazione spetta al giudice ed è guidata esclusivamente dall’interesse del minore.

L'affidamento super esclusivo

Il super esclusivo è più rigido: anche le decisioni più importanti per il figlio spettano al solo genitore affidatario, escludendo totalmente l’altro. Si applica in casi di grave conflittualità o quando uno dei genitori ha commesso reati nei confronti dell’altro.

Come ottenerlo: il ricorso al tribunale

Per ottenere l’affidamento esclusivo o super esclusivo occorre presentare ricorso al Tribunale civile, allegando documentazione che provi l’inidoneità dell’altro genitore. L’affidamento non può essere usato come strumento di rivalsa.

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