Il compimento dei 18 anni non estingue automaticamente l’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei propri figli. Se il figlio non ha ancora raggiunto l’indipendenza economica, il genitore che vuole far cessare l’assegno deve dimostrare la colpevole inerzia del figlio.
Mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti: quando cessa
La regola: l'obbligo persiste oltre la maggiore età
Secondo gli artt. 147 e 148 c.c., l’obbligo di mantenimento non cessa con la maggiore età. Persiste finché il genitore non prova il raggiungimento dell’indipendenza economica, oppure che il mancato lavoro dipende da inerzia o rifiuto ingiustificato.
La prova della colpevole inerzia
La Cassazione (n. 21752/2020) ha chiarito che la cessazione dell’obbligo deve fondarsi su un accertamento che consideri: l’età del figlio, l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale, l’impegno verso la ricerca di lavoro e la complessiva condotta tenuta dopo la maggiore età.
Onere della prova: a chi spetta
L’onere della prova grava interamente sul genitore che chiede la cessazione dell’assegno. Non è sufficiente allegare che il figlio è adulto e non lavora: occorre dimostrare positivamente che il figlio potrebbe essere autonomo ma sceglie di non esserlo.
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