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Il padre di un figlio nato fuori dal matrimonio non può scegliere liberamente se riconoscerlo o meno. L’interesse alla paternità non è un diritto soggettivo disponibile: confligge con la tutela costituzionale della filiazione naturale.

La Cassazione: nessuna facoltà di rifiuto per il padre

Con sentenza n. 37023/2021, la Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c. Al padre non è riconosciuta la facoltà di sottrarsi alla responsabilità genitoriale, al contrario di quanto previsto per la madre (che può mantenere l’anonimato in bilanciamento con l’interesse a preservare la vita del nascituro).

La protezione costituzionale della filiazione naturale

L’art. 30 Cost. tutela la filiazione naturale imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. Il padre che intende sottrarsi al riconoscimento contrasta direttamente questa tutela costituzionale.

Differenza tra madre e padre nel riconoscimento

La Cassazione ha ritenuto ragionevole la diversa disciplina: la madre può mantenere l’anonimato per bilanciare diritto alla riservatezza e tutela della vita del nascituro; al padre non è riconosciuta analoga facoltà poiché il bilanciamento porta a un esito diverso.

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